Art. 27.
(Attribuzioni del segretario).

      1. Il segretario redige i verbali relativi alle deliberazioni consiliari che sono raccolti in un apposito registro vidimato a norma di legge; controlla la correttezza degli albi provinciali e tiene tutti gli altri registri che regolano la gestione e il funzionamento del collegio, sovrintende al personale del collegio e provvede all'autenticazione delle copie delle deliberazioni consiliari.

 

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      2. In caso di assenza del segretario, le funzioni sono esercitate dal consigliere più giovane di età.
      3. Il segretario sottoscrive i verbali di riunione del consiglio.